Glossario
Primo contratto:
Prima missione in somministrazione o primo contratto a tempo determinato tra un lavoratore e un’azienda.
Rinnovo:
Nuova missione in somministrazione o nuovo contratto a tempo determinato di un lavoratore presso un’azienda in cui quel lavoratore ha già svolto attività con precedente missione in somministrazione o precedente contratto a tempo determinato.
Proroga:
Atto con cui si “sposta in avanti” la scadenza di una missione in somministrazione o di un contratto a tempo determinato rispetto a quella inizialmente concordata.
No
(primo contratto)
Somministrazione a tempo determinato
- 12 mesi senza causale
- oltre i 12 mesi, fino a un massimo di 24, con causale
- 6 proroghe
Sì
(rinnovo)
Con assunzione diretta a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato.
meno di 24 mesi
Somministrazione a tempo determinato
- con causale, fino al raggiungimento dei 24 mesi, comprensivi dei precedenti contratti*
- 6 proroghe per ogni contratto
*fatta salva diversa previsione del CCNL dell’utilizzatore
più di 24 mesi
Assunzione diretta a Tempo Indeterminato o in Staff Leasing
I vantaggi dello Staff Leasing
- Utilizzabile in tutti i settori, tranne il pubblico, per tutte le attività e per tutte le mansioni
- Limite quantitativo derogabile dalla contrattazione collettiva
- Non richiede causale e non è soggetto a limiti di durata
- Incentivi riconosciuti all’azienda
- Rapporto stabile per il lavoratore
- Flessibilità in uscita gestita dall’Agenzia
- Welfare, formazione e tutele per i lavoratori
OLTRE AL SERVIZIO DI UMANA, LA SOMMINISTRAZIONE PRESENTA ULTERIORI VANTAGGI
TEMPO DETERMINATO
4 proroghe in totale
Diritto di precedenza
Stop & Go
Limite percentuale legale 20%
Computabile in organico
Termini impugnazione verso l’azienda: 180 gg (erano 120 gg)
Stabilizzazione a carico dell’azienda
Affiancamento solo se previsto da CCNL e solo per sostituzione maternità
No preavviso in caso dimissioni
Flessibilità funzionale
Welfare non sempre riconosciuto integralmente
SOMMINISTRAZIONE
6 proroghe per ogni contratto elevabili a 8 in determinate situazioni
NO diritto di precedenza
NO Stop & Go
Limite percentuale cumulativo
numero elevato di ipotesi di esclusione dai limiti
Possibilità di assolvere agli obblighi ex legge 68/1999
NON computabile in organico
Termini impugnazione verso l’utilizzatore: 60 gg
Affiancamento ante e post per ogni esigenza sostitutiva
Sì preavviso in caso dimissioni
Flessibilità funzionale più ampia
Welfare di settore anche aggiuntivo a quello dell’utilizzatore
Alcuni casi di esclusione dai limiti percentuali
- persone che non hanno ancora compiuto 25 anni
- persone che hanno compiuto 50 anni
- persone che non hanno conseguito un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3)
- donne nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale superiore al 25% rispetto agli uomini
- persone che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
Casi di NON applicazione del Decreto:
- rapporti a termine con i Dirigenti
- rapporti di lavoro a termine con gli operai dell’agricoltura (OTD – Operai a Tempo Determinato)
Casi di applicazione parziale del Decreto:
- rapporti per l’esecuzione di specifici servizi di durata non superiore a 3 giorni nei settori del turismo e dei pubblici esercizi (extra e di surroga).
I contratti attivati per lo svolgimento di attività stagionali sono parzialmente esclusi dalle nuove disposizioni, beneficiando di particolari vantaggi.
L’attività deve rientrare:
- nell’elenco previsto dal D.P.R. 1525/1963 o, in alternativa/aggiunta
- nei casi previsti dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali)
In questi casi, per i contratti, i rinnovi e le proroghe:
- NON è necessaria la causale
- NON rientrano nel conteggio dei 24 mesi
- Inoltre, se si tratta di attività stagionale da D.P.R. non si applica il contributo aggiuntivo dell’1,4% e quindi non c’è l’incremento dello 0,5% sui rinnovi
IMPORTANTE
La causale deve essere riconducibile a esigenze:
- temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività
- connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria
- sostitutive di altri lavoratori
Le «condizioni» di attivazione, di proroga e di rinnovo del contratto a termine, in caso di somministrazione si applicano esclusivamente all’utilizzatore.
L’assenza o l’errata indicazione della causale, nei casi in cui è necessaria, comporta la trasformazione a tempo indeterminato.
Quali soluzioni per evitare le causali?
- Assunzione a tempo indeterminato da parte dell’Agenzia del Lavoro
- Accordi integrativi per la stagionalità
- Accordi aziendali ex art. 8 L. 148/2011 (accordi di prossimità)
Per maggiori informazioni potete contattarci compilando il form sottostante.