MAPPA DEL LAVORO

Una guida operativa per le assunzioni nell’ambito della Legge n. 96/2018

Glossario

Primo contratto:
Prima missione in somministrazione o primo contratto a tempo determinato tra un lavoratore e un’azienda.

Rinnovo:
Nuova missione in somministrazione o nuovo contratto a tempo determinato di un lavoratore presso un’azienda in cui quel lavoratore ha già svolto attività con precedente missione in somministrazione o precedente contratto a tempo determinato.

Proroga:
Atto con cui si “sposta in avanti” la scadenza di una missione in somministrazione o di un contratto a tempo determinato rispetto a quella inizialmente concordata.

Mario, ha già lavorato nella tua azienda?

No

(primo contratto)

Si

(rinnovo)

"

No

(primo contratto)

"

Somministrazione a tempo determinato

  • 12 mesi senza causale
  • oltre i 12 mesi, fino a un massimo di 24, con causale
  • 6 proroghe
"

(rinnovo)

Con assunzione diretta a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato.

"

meno di 24 mesi

Somministrazione a tempo determinato

  • con causale, fino al raggiungimento dei 24 mesi, comprensivi dei precedenti contratti*
  • 6 proroghe per ogni contratto

*fatta salva diversa previsione del CCNL dell’utilizzatore

"

più di 24 mesi

Assunzione diretta a Tempo Indeterminato o in Staff Leasing

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I vantaggi dello Staff Leasing

  • Utilizzabile in tutti i settori, tranne il pubblico, per tutte le attività e per tutte le mansioni
  • Limite quantitativo derogabile dalla contrattazione collettiva
  • Non richiede causale e non è soggetto a limiti di durata
  • Incentivi riconosciuti all’azienda
  • Rapporto stabile per il lavoratore
  • Flessibilità in uscita gestita dall’Agenzia
  • Welfare, formazione e tutele per i lavoratori

OLTRE AL SERVIZIO DI UMANA, LA SOMMINISTRAZIONE PRESENTA ULTERIORI VANTAGGI

TEMPO DETERMINATO

4 proroghe in totale

Diritto di precedenza

Stop & Go

Limite percentuale legale 20%

Computabile in organico

Termini impugnazione verso l’azienda: 180 gg (erano 120 gg)

Stabilizzazione a carico dell’azienda

Affiancamento solo se previsto da CCNL e solo per sostituzione maternità

No preavviso in caso dimissioni

Flessibilità funzionale

Welfare non sempre riconosciuto integralmente

SOMMINISTRAZIONE

6 proroghe per ogni contratto elevabili a 8 in determinate situazioni

NO diritto di precedenza

NO Stop & Go

Limite percentuale cumulativo
numero elevato di ipotesi di esclusione dai limiti

Possibilità di assolvere agli obblighi ex legge 68/1999

NON computabile in organico

Termini impugnazione verso l’utilizzatore: 60 gg

Affiancamento ante e post per ogni esigenza sostitutiva

Sì preavviso in caso dimissioni

Flessibilità funzionale più ampia

Welfare di settore anche aggiuntivo a quello dell’utilizzatore

$

Alcuni casi di esclusione dai limiti percentuali

  • persone che non hanno ancora compiuto 25 anni
  • persone che hanno compiuto 50 anni
  • persone che non hanno conseguito un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3)
  • donne nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale superiore al 25% rispetto agli uomini
  • persone che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

Casi di NON applicazione del Decreto:

  • rapporti a termine con i Dirigenti
  • rapporti di lavoro a termine con gli operai dell’agricoltura (OTD – Operai a Tempo Determinato)

Casi di applicazione parziale del Decreto:

  • rapporti per l’esecuzione di specifici servizi di durata non superiore a 3 giorni nei settori del turismo e dei pubblici esercizi (extra e di surroga).

I contratti attivati per lo svolgimento di attività stagionali sono parzialmente esclusi dalle nuove disposizioni, beneficiando di particolari vantaggi.

L’attività deve rientrare:

  • nell’elenco previsto dal D.P.R. 1525/1963 o, in alternativa/aggiunta
  • nei casi previsti dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali)

In questi casi, per i contratti, i rinnovi e le proroghe:

  • NON è necessaria la causale
  • NON rientrano nel conteggio dei 24 mesi
  • Inoltre, se si tratta di attività stagionale da D.P.R. non si applica il contributo aggiuntivo dell’1,4% e quindi non c’è l’incremento dello 0,5% sui rinnovi

IMPORTANTE

La causale deve essere riconducibile a esigenze:

  • temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività
  • connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria
  • sostitutive di altri lavoratori

Le «condizioni» di attivazione, di proroga e di rinnovo del contratto a termine, in caso di somministrazione si applicano esclusivamente all’utilizzatore.

 

L’assenza o l’errata indicazione della causale, nei casi in cui è necessaria, comporta la trasformazione a tempo indeterminato.

 

Quali soluzioni per evitare le causali?

  • Assunzione a tempo indeterminato da parte dell’Agenzia del Lavoro
  • Accordi integrativi per la stagionalità
  • Accordi aziendali ex art. 8 L. 148/2011 (accordi di prossimità)

Per maggiori informazioni potete contattarci compilando il form sottostante.

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