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Le misure di sostegno a favore delle persone fisiche per fronteggiare l’emergenza Covid-19

Data Pubblicazione: 14 aprile 2020

Data Aggiornamento: 25 giugno 2020

Il Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020), il Decreto “Liquidità” (D.L. 23/2020, convertito con modificazioni nella L. 40/2020) e il Decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020) hanno previsto una serie di misure e agevolazioni in favore delle persone fisiche, che riassumiamo brevemente di seguito.

Resta inteso che si tratta di previsioni che potrebbero essere modificate o integrate da successivi provvedimenti e che il presente prospetto ha natura prettamente informativa.

Per questo motivo, qualora foste interessati a fruire di una o più di queste misure, vi suggeriamo di approfondire la questione di vostro interesse con i soggetti deputati a fornire informazioni di dettaglio rispetto a ciascuna materia.

 

DECRETO CURA ITALIA (D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27 del 24/04/2020)

 

Proroga di validità della tessera sanitaria (art. 17-quater)

È stata disposta la proroga di validità fino al 30 giugno 2020 della tessera sanitaria (anche per la componente relativa alla Carta nazionale dei servizi) con scadenza antecedente alla medesima data.

In riferimento alle tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, si prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze debba rendere disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l’ASL di assistenza o mediante il portale www.sistemats.it.

Attenzione: la proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria.

 

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 37)

I termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo 23 febbraio/31 maggio 2020, sono sospesi fino al 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Nel caso in cui si sia già proceduto al pagamento, non è possibile chiedere il rimborso di quanto versato.

Sono altresì sospesi i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo 23 febbraio/30 giugno 2020. Ove il decorso dei predetti termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito al 1° luglio 2020.

 

Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa (art. 54-ter)

È stata disposta la sospensione per la durata di sei mesi, a decorrere dal 30 aprile 2020, di tutte le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c., che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

 

Agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore della lotta al Covid-19 (art. 66)

A fronte delle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute nelle ultime settimane, è stata prevista una agevolazione fiscale per le erogazioni liberali, in natura e in denaro, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche in favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e pubblici nonché degli enti senza scopo di lucro (ivi compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, chi effettua una donazione avente le caratteristiche sopra descritte potrà beneficiare di una detrazione dell’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, con un tetto massimo di 30.000 Euro.

 

Sospensione termini versamento carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68, come modificato dall’art. 154 del D.L. Rilancio)

Sono state disposte le seguenti misure con impatto sui termini di pagamento e le attività di riscossione:

  1. sospensione dei termini di versamentodi tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020. Per i soggetti con residenza nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020 e non si procede al rimborso di quanto già pagato;
  2. fino al 31 agosto 2020sospensione delle attività di notificadi nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
  3. relativamente ai piani di rateizzazione, possibilità di estendere da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 agosto 2020;
  4. fino al 31 agosto 2020, sospensione dell’attivazione delle procedure cautelari (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutive (es. pignoramento);
  5. differimento al 10 dicembre 2020 delle rate in scadenza nell’anno 2020 relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”, senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate;
  6. possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti oggetto di “Rottamazione-ter” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate in scadenza nell’anno 2019.

Qualora interessati, si consiglia di approfondire la tematica consultando l’apposita sezione “FAQ Decreto Cura Italia”, “FAQ Decreto Rilancio” e “Le misure fiscali del Decreto Rilancio” presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Rimborso dei titoli di acquisto per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88)

L’articolo in oggetto disciplina il rimborso dei titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura (es. cinematografici o teatrali) e di biglietti d’ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. Nel dettaglio, si dispone che la richiesta, alla quale deve essere allegato il titolo di cui si chiede il rimborso, deve essere presentata dall’acquirente al venditore entro 30 giorni a partire dal 30 aprile 2020 o dal verificarsi della causa di impossibilità di fruizione del biglietto e il venditore dovrà provvedere all’emissione di un voucher di pari valore, da utilizzarsi entro diciotto mesi dall’emissione.

In ogni caso, vi consigliamo di contattare quanto prima il venditore per capire quali sono gli appositi canali attivati per questo genere di richieste.

 

Rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici (art. 88-bis)

L’articolo in esame disciplina il rimborso dei titoli di viaggio (es. biglietti aerei, del treno, navali, etc.), di soggiorno (es. prenotazioni alberghiere) e di pacchetti turistici (es. crociere). Nel dettaglio, si dispone che possono inviare la richiesta di rimborso tutti i soggetti che non hanno potuto fruire dei titoli in oggetto a causa di un provvedimento con il quale è stato disposto il divieto di allontanamento, la quarantena o la permanenza domiciliare fiduciaria, ovvero a causa delle restrizioni imposte dalle Pubbliche Autorità o dagli Stati esteri.

La richiesta, alla quale deve essere allegato il titolo di cui si chiede il rimborso, deve essere presentata entro 30 giorni dalla cessazione delle situazioni indicate nel periodo precedente o, nel caso di restrizioni imposte dagli Stati esteri, dalla data prevista per la partenza dall’acquirente al venditore, il quale dovrà provvedere al rimborso del corrispettivo versato o all’emissione di un voucher di pari valore, da utilizzarsi entro un anno dall’emissione, oppure potrà offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore (restituendo, in quest’ultimo caso, la differenza di prezzo).

In ogni caso, vi consigliamo di contattare quanto prima il venditore per capire quali sono gli appositi canali attivati per questo genere di richieste.

 

Carta della famiglia (art. 90-bis)

È stata disposta l’estensione dell’operatività della Carta della famiglia (art. 1, comma 391, L. 208/2015) che consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all’iniziativa. Sul punto, si prevede che possano beneficiarne anche le famiglie con solo un figlio a carico.

 

Modifica dei termini per la revisione dei veicoli (art. 92)

La circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 all’attività di revisione prevista dal Codice della Strada, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020.

Va comunque ricordato che la successiva scadenza sarà comunque calcolata rispetto alla data di scadenza “originaria”.

 

Proroga di validità di atti amministrativi in scadenza (art. 103.2 e art. 103.2-quater, come modificati dall’art. 81 del D.L. Rilancio)

È stata disposta la proroga di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La formulazione è molto ampia e potrebbe ricomprendere numerosi documenti (es. segnalazioni certificate di inizio attività, titoli edilizi). Vi invitiamo, pertanto, a valutare con i professionisti e gli enti competenti di riferimento se il certificato, l’attestato, il permesso, la concessione, l’autorizzazione o l’atto abilitativo in vostro possesso può rientrare in questa previsione.

Conservano invece validità fino al 31 agosto 2020 i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, nonché gli altri atti e/o termini specificamente elencati nell’articolo in esame, che vi invitiamo a leggere se interessati (es. termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare; ecc.).

 

Sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio immobili (art. 103.6, come modificato dall’art. 81 del D.L. Rilancio)

È stata disposta la sospensione fino al 1 settembre 2020 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili sia a uso abitativo che ad uso diverso (es. sfratto).

 

Proroga di validità dei documenti di riconoscimento e di identità (art. 104)

È stata disposta la proroga di validità fino al 31 agosto 2020 dei seguenti documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020:

  • documenti di riconoscimento (ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare);
  • documenti di identità (la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare);
  • documento di identità elettronico (il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età).

La patente di guida è ricompresa nella suddetta proroga.

Attenzione: la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento (quindi i documenti scaduti non sono validi per l’espatrio).

 

Recapito di raccomandate o notifiche di atti giudiziari e multe (Art. 108.1, come modificato dall’art. 46 del D.L. Rilancio)

È stato disposto che fino al 31 luglio 2020 il recapito di invii raccomandati, assicurati e le notifiche a mezzo posta ex L. 890/82 e D.lgs. 285/1992 (atti giudiziari e multe) sarà effettuato, previo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma tramite immissione dell’invio nella cassetta domiciliare o in altro luogo presso il medesimo indirizzo indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna, in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

 

Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada (art. 108.2)

È stato disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 lo sconto pari al 30% sulle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice delle Strada si applica anche se il pagamento viene effettuato (anziché entro 5 giorni) entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, ferme restando in ogni caso tutte le eccezioni previste dalla normativa in questione per l’applicazione del pagamento in misura ridotta.

 

RC Auto (art. 125)

Fino al 31 luglio 2020, è stato disposto un allungamento da 15 a 30 giorni del periodo durante il quale la RC Auto continua a coprire il guidatore – anche dopo la sua naturale scadenza – prima che subentri la nuova polizza. Attenzione: l’allungamento del termine riguarda solo la RC Auto obbligatoria.

In aggiunta a quanto sopra, l’assicurato può richiedere la sospensione dei contratti di assicurazione obbligatoria aventi ad oggetto veicoli a motore o natanti fino al 31 luglio 2020, senza incorrere nell’applicazione di penali o altri oneri da parte delle società assicuratrici. In tale caso, la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione e restano comunque salve le altre ulteriori facoltà contrattualmente previste in favore dell’assicurato. ATTENZIONE: nel caso in cui si ottenga la sospensione dell’assicurazione il veicolo oggetto del contratto non può in alcun caso circolare né sostare su strade pubbliche.

 

DECRETO LIQUIDITÀ (D.L. n. 23 dell’08/04/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 40 del 05/06/2020)

 

Sospensione termini agevolazioni prima casa (art. 24)

È stata disposta la sospensione, dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, dei seguenti termini previsti nell’ambito delle agevolazioni prima casa:

  1. il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  2. il termine di un anno entro il quale il contribuente, che ha traferito l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei 5 anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  3. il termine di un anno entro il quale il contribuente, che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata acquistata usufruendo dei benefici prima casa;
  4. il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo acquisto, di un credito di imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto pagata in relazione al precedente acquisto agevolato.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 9/E del 13/04/2020, ha precisato che la sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione.

 

Assistenza fiscale a distanza (art. 25)

In sede di conversione, è stato soppresso l’articolo del Decreto Liquidità che consentiva ai CAF e ai professionisti abilitati di gestire “a distanza” l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730.

 

DECRETO RILANCIO (D.L. n. 34 del 19/05/2020)

 

Proroga validità delle ricette dei farmaci classificati in fascia A (art. 8)

È stata disposta la proroga della validità delle ricette dei farmaci classificati in fascia A, comprendente i farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche, per una durata massima di 30 giorni.

Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui sopra e in possesso di ricetta scaduta e non utilizzata, la validità delle ricette è prorogata di 60 giorni.

Se interessati, vi invitiamo a reperire informazioni più complete tramite gli organi e/o gli enti competenti.

 

Proroga piani terapeutici (art. 9)

L’articolo in esame prevede la proroga per ulteriori 90 giorni di tutti i piani terapeutici, in scadenza durante lo stato di emergenza, che includono la fornitura di dispositivi medici per il trattamento a domicilio di alcune patologie (es. patologie respiratorie, incontinenza, prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee).

Se interessati, vi invitiamo a reperire informazioni più complete tramite gli organi e/o gli enti competenti.

 

Reddito di emergenza (art. 82, come modificato dall’art. 2 del D.L. 52/2020)

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa dell’emergenza epidemiologica è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario, denominato reddito di emergenza (REM), purchè siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

1) residenza in Italia del componente che richiede il beneficio;

2) valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;

3) valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000,00 euro (soglia accresciuta di 5.000,00 euro: a) per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 20.000,00 euro; b) in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE);

4) valore ISEE inferiore a 15.000,00 euro.

Le domande per il REM sono presentate entro il 31 luglio 2020 e sono gestite dall’INPS.

ATTENZIONE: il REM non è compatibile con la maggior parte delle indennità previste dal D.L. “Cura Italia” e dal D.L. “Rilancio”, nonché con il Reddito di cittadinanza e con la percezione di un reddito da lavoro dipendente il cui importo lordo sia superiore all’importo del REM.

Qualora interessati, vi invitiamo a consultare l’apposita sezione “Reddito di emergenza” presente sul sito dell’INPS.

 

Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119)

È stata prevista una detrazione nella misura del 110% per una serie di interventi volti all’ecologia, alla sostenibilità e al risparmio energetico eseguiti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. In particolare, godono della predetta detrazione:

  • gli interventi di efficienza energetica;
  • gli interventi di isolamento termico delle superfici;
  • gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, capaci di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda;
  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia;
  • gli interventi di adozione di misure antisismiche (ivi comprese le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili;
  • gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo integrati;
  • gli interventi di installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

ATTENZIONE: le detrazioni per gli interventi di cui ai punti 1-2-3 non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale.

 

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (art. 121)

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi indicati nell’art. 119 – ad eccezione di quelli elencati ai punti 2 e 3 – possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente:

  1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto;
  2. per la trasformazione dell’importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

 

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi (art. 144)

Sono considerati tempestivi, se effettuati entro il 16 settembre 2020, i versamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e relativi agli importi richiesti in seguito al controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi anche delle persone fisiche.

I predetti pagamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020 e con scadenza il 16 di ciascun mese. In ogni caso, non si procede al rimborso di quanto già versato.

 

Sospensione dei versamenti delle somme dovute all’Erario (art. 149)

È stata disposta la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute a seguito di:

  • atti di accertamento con adesione;
  • accordi conciliativi conclusi in pendenza di un processo tributario;
  • accordi di mediazione conclusi prima dell’instaurazione di un processo tributario;
  • atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita;
  • atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti per i quali è obbligatoria;
  • atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati e delle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sulle successioni, dell’imposta sostitutiva dei finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle rate in scadenza nel periodo sopraindicato. Tutti i predetti versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020 e con scadenza il 16 di ciascun mese. In ogni caso, non si procede al rimborso di quanto già versato durante il periodo di proroga.

 

Sospensione pignoramenti presso terzi dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni (art. 152)

È prevista la sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19/5/2020 dall’agente della riscossione su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; fino alla data indicata, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun  vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. A decorrere dal 1 settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.

 

Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 (art. 159)

Con riferimento al periodo d’imposta 2019, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi avvalendosi del modello 730 anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

 

Tax credit vacanze (art. 176)

In favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ad Euro 40.000,00 è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 presso le strutture ricettive, gli agriturismi e i bed&breakfast. Il credito, fruibile all’80% come sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura e al 20% come detrazione nella dichiarazione dei redditi 2021, è attribuito nella misura massima di Euro 300,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di Euro 150,00 per i nuclei familiari composti da una sola persona e, in generale, di Euro 500,00 per ogni nucleo familiare.

ATTENZIONE: per il riconoscimento del credito le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione e devono essere documentate; inoltre, il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’intermediazione di soggetti gestori di piattaforme o portali telematici diverse da agenzie di viaggi e tour operator.

In riferimento alle modalità di erogazione del bonus, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 17 giugno 2020, ha disposto che i richiedenti devono essere in possesso di un’identità digitale SPID o di Carta di identità elettronica (CIE 3.0) e devono aver installato e effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone “IO”, sviluppata da PagoPA. Per avere maggiori informazioni in merito, vi suggeriamo di leggere il numero dedicato al Bonus Vacanze della rivista “L’Agenzia Informa”, disponibile QUI.

In ogni caso, vi consigliamo di monitorare il sito dell’Agenzia delle Entrate, in quanto potrebbero essere fornite ulteriori informazioni in merito.

 

Rimborso dei biglietti e degli abbonamenti al trasporto ferroviario e al trasporto pubblico locale (art. 215)

In considerazione del mancato utilizzo del trasporto pubblico durante il lockdown, l’articolo in esame dispone la possibilità di richiedere il rimborso dei biglietti e delle mensilità non fruite degli abbonamenti al trasporto ferroviario e al trasporto pubblico locale. Per ottenere il rimborso, è sufficiente che gli aventi diritto comunichino al vettore la mancata fruizione del servizio a causa delle misure di contenimento disposte dalle Pubbliche Autorità, allegando la documentazione comprovante il possesso del biglietto o dell’abbonamento e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di mancato utilizzo dei predetti titoli di viaggio a causa del lockdown.

Ricevuta la richiesta e accertatane la legittimità, il vettore procede entro i successivi 30 giorni all’erogazione del rimborso sotto forma di voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, da utilizzare entro un anno dall’emissione, o di prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.

 

Bonus mobilità (art. 229)

Al fine di contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici e di migliorare la qualità dell’aria, è stato istituito il c.d. Bonus mobilità, il quale può essere erogato in due distinte modalità.

In primo luogo, esso può essere ottenuto per gli acquisti, effettuati tra il 4 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, di: biciclette (anche a pedalata assistita), monopattini elettrici, hoverboard, segway e servizi di mobilità condivisa a uso individuale (esclusi quelli mediante autovetture); in tal caso, il bonus viene erogato in un importo pari al 60% della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore ad Euro 500,00. Le ulteriori modalità e i termini dell’ottenimento del bonus saranno definite da un decreto del Ministero dell’Ambiente, il cui sito internet vi consigliamo di monitorare.

ATTENZIONE: possono usufruire del bonus i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).

In secondo luogo, il bonus può essere ottenuto per la rottamazione delle autovetture omologate fino alla classe Euro 3 e dei motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. Sul punto, vi invitiamo a monitorare il sito internet del Ministero dell’Ambiente, in quanto si tratta di un provvedimento limitato ad alcune zone territoriali e che decorre a far data dal 2021.

 

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi (art. 264.1)

Per quel che in questa sede rileva, l’articolo in esame dispone che nei procedimenti avviati su istanza di parte aventi ad oggetto benefici, comunque denominati, connessi all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.